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Presentazione delle proposte di modifica della Legge Regionale 6/94 per il suo rilancio.Auditorium del Consiglio Regionale, via Fabio Filzi, 29, Milano, 15.12.2004Proposta di legge di
iniziativa popolare: Istituzione
dell’Agenzia regionale per lo studio e l’attuazione dei progetti di
riconversione dell’industria bellica e per la promozione dei progetti
e dei processi di disarmo Art.1 (Finalità) 1. Nell’ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi di pace e ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, di coesistenza pacifica e di giustizia sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Costituzione della Repubblica Italiana, la Regione Lombardia, anche attraverso lo studio e la diffusione della conoscenza, promuove e favorisce i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e servizi di uso civile e socialmente utili, assumendo come obiettivo prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche, presenti nel settore. 2
– La Regione promuove e favorisce la diffusione delle conoscenze e la
formazione di competenze relative alla realtà della produzione e del
commercio di armamenti, nonché dei progetti di disarmo. Art.2 (Agenzia
regionale per lo studio e l’attuazione dei progetti di riconversione
dell’industria bellica e per la promozione dei progetti e dei processi
di disarmo) 1. Per concorrere
all’attuazione delle finalità di cui alla presente legge è istituita
l’Agenzia regionale per lo studio e l’attuazione dei progetti di
riconversione dell’industria bellica e per la promozione dei progetti
e dei processi di disarmo, di seguito denominata Agenzia. Art.3 (Composizione e funzionamento dell’Agenzia) 1. L’agenzia è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato ed è composta da: a) due rappresentanti del consiglio regionale, di cui uno di maggioranza e uno di opposizione; b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali; c) due rappresentanti delle associazioni degli imprenditori operanti nel settore; d)
tre rappresentanti delle
associazioni impegnate nelle
attività pacifiste e di promozione del disarmo; e)
due
rappresentanti di centri di ricerca o università maggiormente impegnati
nelle attività di ricerca e sviluppo nel
settore della riconversione e dei progetti di pace e disarmo. 2. I componenti della agenzia sono nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni degli enti di cui al comma 1 e della proposta formulata dalla competente commissione consigliare. 3. L’Agenzia ha la propria sede operativa presso la Giunta regionale. Le attività di segreteria e di supporto tecnico della agenzia sono svolte da un apposito ufficio della Direzione Generale competente coadiuvato dalle strutture regionali competenti in materia di servizi industriali e osservazione territoriale del mercato del lavoro e dell’occupazione, pace e cooperazione internazionale. L’Agenzia può richiedere consulenze specifiche ad organismi specializzati per questioni particolarmente complesse. L’Agenzia si dota di un proprio regolamento interno. 4. Il Presidente
convoca l’Agenzia in seduta ordinaria almeno ogni 60
giorni. La convocazione straordinaria è obbligatoria qualora lo
richiedano almeno un terzo dei componenti. 5- L’Agenzia può
deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti e le
deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti, salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento
interno. Art.
4 (Competenze
dell’Agenzia) 1. L’Agenzia provvede a: a) istituire e mantenere costantemente aggiornato il registro delle imprese a produzione militare con sedi o impianti operanti in Lombardia, nel quale sono riportate le informazioni riguardanti la ricerca, la produzione, l’occupazione e gli investimenti sia militari che civili, la situazione finanziaria e la titolarità delle proprietà, gli sbocchi di mercato militari e civili, nonché la localizzazione produttiva; b) elaborare studi e documentazioni sulla situazione e le prospettive di riconversione del settore, con particolare riferimento alle prospettive occupazionali, alla valorizzazione in ambito civile delle risorse e delle competenze tecnologiche acquisite; c) proporre indirizzi per la diffusione e il trasferimento dei principi tecnologici e dei processi produttivi di carattere militare verso applicazioni di uso civile socialmente utili; d) individuare e promuovere, col concorso dei soggetti pubblici e privati interessati, progetti di intervento di cui all’articolo 5; e) raccogliere ed elaborare dati relativi alla produzione e al commercio di armi, sia in relazione alle informazioni di cui al comma 1, lettera a), sia in termini più generali con riferimento alla situazione nazionale e internazionale e alle norme nazionali e internazionali che interessano il settore; f) promuovere la formazione di competenze in merito a progetti e politiche di pace e di disarmo; g) formulare al Parlamento e al Governo nazionale proposte ed interventi volti ad agevolare la riconversione dell’industria bellica verso produzioni di uso civile; h) stabilire e mantenere proficui contatti con istituzioni regionali, anche non italiane, impegnate in iniziative per la promozione della riconversione e con i centri di ricerca, anche a livello internazionale, che si occupano di riconversione e di disarmo; i) diffondere
gli studi, i documenti e le informazioni attinenti alle attività
previste dal presente articolo e ai progetti di intervento di cui
all’articolo 5, con i mezzi più idonei, anche mediante pagine web
dedicate nel sito della Regione Lombardia. Art. 5 (Progetti
di intervento) 1. Per la
realizzazione delle finalità di cui all’art.1, la Regione promuove e
sostiene, con la collaborazione dell’Agenzia, i progetti di intervento
relativi alla: a) elaborazione di progetti di studio e di fattibilità volti a realizzare la conversione integrale o parziale delle attività delle imprese operanti nella produzione di materiale bellico verso attività di produzione di beni e di prestazioni di servizi di uso civile e socialmente utili; b) realizzazione di attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento finalizzate a promuovere tra lavoratrici e lavoratori operanti nelle industrie belliche la cultura della riconversione in attività produttive alternative; c) realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo volti a trasferire le conoscenze e le competenze acquisite nella produzione di materiale di armamento verso applicazioni civili; d)
realizzazione
di attività di informazione e formazione sulle politiche e i progetti
di pace e di disarmo rivolte, in particolare, a operatori sociali e
culturali, amministratori pubblici, studenti, ricercatori, lavoratrici e
lavoratori. 2.
La Regione concede contributi per la realizzazione dei progetti di
intervento di cui al comma 1, alle aziende a produzione militare, alle
organizzazioni sindacali, alle università, ai centri di ricerca e alle
associazioni impegnate nella
diffusione della cultura della pace e di promozione del disarmo 3. La Regione può concedere contributi per l’elaborazione dei progetti di intervento di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 2, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 4. La Giunta regionale determina le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i criteri per l’assegnazioni dei contributi medesimi. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a realizzare l’intervento per il quale hanno richiesto il contributo. I contributi alle aziende interessate sono concessi previa valutazione di fattibilità e di collocazione sul mercato del prodotto riconvertito e sono comunque vincolati all’effettiva trasformazione della produzione dell’azienda medesima. Nel caso non venga realizzato l’intervento previsto la Giunta regionale provvede alla revoca del contributo e attiva le procedure per il recupero delle somme erogate. Art. 6 (Attuazione degli interventi) 1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5, la Regione promuove il coordinamento delle risorse finanziarie di provenienza regionale, nazionale e comunitaria. 2.
Nel caso di particolari situazioni di crisi nelle aziende del settore,
dovute a condizioni di mercato o a decisioni di ridimensionamento di
produzioni militari, la Regione, anche attraverso l’Agenzia di cui
all’articolo 2, si attiva per individuare le norme regionali,
nazionali e dell’Unione europea che possono favorire la riconversione
delle aziende interessate e la limitazione dell’impatto economico
territoriale, nonché l’eventuale ricollocazione delle lavoratrici e
dei lavoratori coinvolti. La Regione può intervenire con risorse
finanziarie aggiuntive. Art. 7 (Materiale di armamento) 1. Per la definizione di materiale di armamento si rinvia all’art.2 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento). Art. 8 (Relazione annuale) 1. Il Presidente
della Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, in
occasione della presentazione di bilancio di previsione, una relazione
sull’attività dell’Agenzia. Art. 9 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri
derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede per
l’esercizio finanziario 2005 e seguenti con le risorse stanziate sul
UPB per quanto di competenza. Art. 10 (Abrogazione) 1. E’ abrogata la legge regionale 11 marzo 1994, n.6 (Istituzione dell’organismo “Agenzia regionale per la riconversione dell’industria bellica”). |
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