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REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO VERDI per la PACE
proposta
di legge regionale
“PROMOZIONE
ED ATTUAZIONE
DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE
I PROCESSI DI DISARMO E LA
CULTURA DELLA PACE.”
Di iniziativa dei Consiglieri:
- Filiberto Zaratti
- Giuseppe Mariani
RELAZIONE
L’articolo
11 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce “ il ripudio
della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.La
Regione, in coerenza con quanto sancito nel proprio Statuto, con i principi
costituzionali , ed il trattato delle Nazioni Unite, promuove la cultura
della pace e della solidarietà fra i popoli mediante iniziative
culturali, di ricerca, di educazione, di formazione ed , inoltre, promuove
e realizza tutti gli interventi volti alla riconversione industriale
di quelle aziende, poste sul territorio regionale, che siano in tutto
o in parte impegnate nella produzione militare. All’articolo 1 si prevedono
le finalità della legge nelle due fattispecie: iniziative per
la diffusione della cultura della pace ed i progetti di disarmo, interventi
per promuovere e favorire i processi di riconversione industriale; All’articolo
2 si individuano le tipologie di interventi finanziabili: progetti di
ricerca e formazione sulle politiche ed i progetti di pace e di disarmo
rivolte agli operatori sociali e culturali, amministratori pubblici,
ricercatori, studenti ; istituzione di premi e borse di studio; realizzazione
di programmi di scambi internazionali tra studenti delle scuole medie
e superiori del Lazio e dei paesi europei e del bacino del mediterraneo;
progetti di studio e di fattibilità nonché interventi
per favorire la riconversione industriale; All’articolo 3 si individuano
i beneficiari del finanziamento ovvero dei contributi regionali con
la specificazione del ruolo della Giunta regionale in merito alle modalità
di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi; all’articolo
4 sono previste le norme finanziarie con l’istituzione di una specifica
u.p.b. |
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Art.1
(Finalità)
1. La Regione Lazio nell’ambito delle proprie competenze e in coerenza
con i principi di pace, di coesistenza pacifica, di giustizia, di ripudio
della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali,
sanciti dal proprio Statuto, dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla
Costituzione della Repubblica Italiana:
a) promuove la realizzazione di iniziative volte alla diffusione della
cultura della pace, dei progetti di disarmo, le attività ed iniziative
che mirano alla convivenza pacifica tra i popoli;
b) favorisce i processi di riconversione delle imprese operanti nel
settore della produzione di materiali di armamento.
Art.
2
(Tipologia di interventi)
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’art.1, la Regione
concede contributi al fine di:
a) realizzare attività ed iniziative a carattere continuativo
attuate da associazioni, fondazioni ed enti pubblici, sui temi della
pace, del disarmo, dei diritti fondamentali della persona e dei popoli,
della non violenza.
b) realizzare attività di ricerca sulle materie oggetto della
presente legge ed in particolare sui seguenti temi: pace, disarmo, nonviolenza,
diritti fondamentali degli uomini e dei popoli, esperienze storiche
e prospettive della pratica della non violenza;
c) produrre programmi ed interventi didattici e pedagogici sulla pace
e la non violenza.
c) realizzare corsi di informazione e formazione sulle politiche ed
i progetti di pace e di disarmo rivolte, in particolare, a operatori
sociali e culturali, studenti, ricercatori, lavoratrici e lavoratori
d) istituire premi per tesi di laurea o di specializzazione presso le
Università presenti sul territorio, sui temi della pace, del
disarmo, della non violenza e dei diritti umani.
e) realizzare corsi di formazione per coloro che intendono partecipare
a missioni internazionali di pace in quanto operatori del servizio civile.
f) realizzare programmi scolastici per scambi internazionali, sui temi
della pace e del disarmo , per soggiorni di singoli studenti o di classi
di scuole medie e superiori con studenti e classi di scuole di altri
paesi in particolare di quelli aderenti all’Unione Europea o dell’area
del Mediterraneo;
g) elaborare progetti di studio e di fattibilità volti a realizzare
la conversione integrale o parziale delle attività delle imprese
operanti nella produzione di materiale bellico così come definito
dall’art.2 della legge 9 luglio 1990 n° 185, verso attività
di produzione di beni e di prestazioni di servizi di uso civile e socialmente
utili;
Art.
3
(Attuazione degli interventi)
1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, la Regione
promuove il coordinamento delle risorse finanziarie di provenienza regionale,
nazionale e comunitaria.
3. La Regione concede contributi per l’elaborazione e la realizzazione
dei progetti di intervento di cui all’articolo 2, agli Enti locali,
alle organizzazioni sindacali, alle università, alle scuole del
territorio regionale, ai centri di ricerca e alle associazioni impegnate
nella diffusione della cultura della pace e di promozione del disarmo.
2. Nel caso di particolari situazioni di crisi nelle aziende del settore
produttivo a carattere militare, dovute a condizioni di mercato o a
ridimensionamento di produzioni militari, la Regione, si attiva per
individuare le norme regionali, nazionali e dell’Unione europea che
possano favorire la riconversione delle aziende interessate e la limitazione
dell’impatto economico territoriale, nonché l’eventuale ricollocazione
delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. La Regione può
intervenire con risorse finanziarie aggiuntive.
4. La Regione può concedere contributi per l’elaborazione e realizzazione
dei progetti di intervento di cui all’articolo 2 fino al 100 per cento
della spesa ritenuta ammissibile salvo quanto previsto dall’ordinamento
comunitario relativamente agli interventi in favore delle imprese (regime
‘de minimis’).
5. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, con successive deliberazioni, determina le modalità
di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi, nonché
i criteri per l’assegnazione dei contributi medesimi
Art.
4
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
per l’esercizio finanziario 2005 e seguenti con le risorse stanziate
sull’ UPB………..di nuova istituzione, recante “Interventi di promozione
ed attuazione dei progetti di riconversione dell’industria bellica e
delle iniziative per favorire i processi di disarmo e la cultura della
pace”.
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