Disarmo Lombardia
Rete regionale contro la guerra


Home

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO VERDI per la PACE


proposta di legge regionale

“PROMOZIONE ED ATTUAZIONE
DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE
I PROCESSI DI DISARMO E LA
CULTURA DELLA PACE.”

Di iniziativa dei Consiglieri:
- Filiberto Zaratti
- Giuseppe Mariani

 

RELAZIONE

L’articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce “ il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.La Regione, in coerenza con quanto sancito nel proprio Statuto, con i principi costituzionali , ed il trattato delle Nazioni Unite, promuove la cultura della pace e della solidarietà fra i popoli mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di formazione ed , inoltre, promuove e realizza tutti gli interventi volti alla riconversione industriale di quelle aziende, poste sul territorio regionale, che siano in tutto o in parte impegnate nella produzione militare. All’articolo 1 si prevedono le finalità della legge nelle due fattispecie: iniziative per la diffusione della cultura della pace ed i progetti di disarmo, interventi per promuovere e favorire i processi di riconversione industriale; All’articolo 2 si individuano le tipologie di interventi finanziabili: progetti di ricerca e formazione sulle politiche ed i progetti di pace e di disarmo rivolte agli operatori sociali e culturali, amministratori pubblici, ricercatori, studenti ; istituzione di premi e borse di studio; realizzazione di programmi di scambi internazionali tra studenti delle scuole medie e superiori del Lazio e dei paesi europei e del bacino del mediterraneo; progetti di studio e di fattibilità nonché interventi per favorire la riconversione industriale; All’articolo 3 si individuano i beneficiari del finanziamento ovvero dei contributi regionali con la specificazione del ruolo della Giunta regionale in merito alle modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi; all’articolo 4 sono previste le norme finanziarie con l’istituzione di una specifica u.p.b.

 
 

Art.1
(Finalità)

1. La Regione Lazio nell’ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi di pace, di coesistenza pacifica, di giustizia, di ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, sanciti dal proprio Statuto, dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Costituzione della Repubblica Italiana:
a) promuove la realizzazione di iniziative volte alla diffusione della cultura della pace, dei progetti di disarmo, le attività ed iniziative che mirano alla convivenza pacifica tra i popoli;
b) favorisce i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento.

Art. 2
(Tipologia di interventi)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’art.1, la Regione concede contributi al fine di:
a) realizzare attività ed iniziative a carattere continuativo attuate da associazioni, fondazioni ed enti pubblici, sui temi della pace, del disarmo, dei diritti fondamentali della persona e dei popoli, della non violenza.
b) realizzare attività di ricerca sulle materie oggetto della presente legge ed in particolare sui seguenti temi: pace, disarmo, nonviolenza, diritti fondamentali degli uomini e dei popoli, esperienze storiche e prospettive della pratica della non violenza;
c) produrre programmi ed interventi didattici e pedagogici sulla pace e la non violenza.
c) realizzare corsi di informazione e formazione sulle politiche ed i progetti di pace e di disarmo rivolte, in particolare, a operatori sociali e culturali, studenti, ricercatori, lavoratrici e lavoratori
d) istituire premi per tesi di laurea o di specializzazione presso le Università presenti sul territorio, sui temi della pace, del disarmo, della non violenza e dei diritti umani.
e) realizzare corsi di formazione per coloro che intendono partecipare a missioni internazionali di pace in quanto operatori del servizio civile.
f) realizzare programmi scolastici per scambi internazionali, sui temi della pace e del disarmo , per soggiorni di singoli studenti o di classi di scuole medie e superiori con studenti e classi di scuole di altri paesi in particolare di quelli aderenti all’Unione Europea o dell’area del Mediterraneo;
g) elaborare progetti di studio e di fattibilità volti a realizzare la conversione integrale o parziale delle attività delle imprese operanti nella produzione di materiale bellico così come definito dall’art.2 della legge 9 luglio 1990 n° 185, verso attività di produzione di beni e di prestazioni di servizi di uso civile e socialmente utili;

Art. 3
(Attuazione degli interventi)

1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, la Regione promuove il coordinamento delle risorse finanziarie di provenienza regionale, nazionale e comunitaria.
3. La Regione concede contributi per l’elaborazione e la realizzazione dei progetti di intervento di cui all’articolo 2, agli Enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle università, alle scuole del territorio regionale, ai centri di ricerca e alle associazioni impegnate nella diffusione della cultura della pace e di promozione del disarmo. 2. Nel caso di particolari situazioni di crisi nelle aziende del settore produttivo a carattere militare, dovute a condizioni di mercato o a ridimensionamento di produzioni militari, la Regione, si attiva per individuare le norme regionali, nazionali e dell’Unione europea che possano favorire la riconversione delle aziende interessate e la limitazione dell’impatto economico territoriale, nonché l’eventuale ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. La Regione può intervenire con risorse finanziarie aggiuntive.
4. La Regione può concedere contributi per l’elaborazione e realizzazione dei progetti di intervento di cui all’articolo 2 fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile salvo quanto previsto dall’ordinamento comunitario relativamente agli interventi in favore delle imprese (regime ‘de minimis’).
5. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con successive deliberazioni, determina le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi, nonché i criteri per l’assegnazione dei contributi medesimi

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede per l’esercizio finanziario 2005 e seguenti con le risorse stanziate sull’ UPB………..di nuova istituzione, recante “Interventi di promozione ed attuazione dei progetti di riconversione dell’industria bellica e delle iniziative per favorire i processi di disarmo e la cultura della pace”.