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alla risoluzione 1701 |
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Vista la risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
volte ad assicurare interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano
e il rafforzamento del contingente militare italiano partecipante alla
missione United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL) ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 agosto 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
E
m a n a
il seguente decreto-legge:
Art.
1.
Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione di
interventi di cooperazione in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento
delle condizioni di vita della popolazione, e' autorizzata la spesa
di euro 30.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge
26 febbraio 1987,
n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri
- della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati
alla realizzazione di iniziative umanitarie o di emergenza, ovvero destinate
al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu'
deboli della popolazione.
2. Restano fermi gli interventi di protezione civile di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, finalizzati ad
assicurare il soccorso alla popolazione, nonche' l'applicabilita' dell'articolo
11, comma 2, della legge 26 febbraio
1987, n. 49.
Art.
2.
Missione militare
1. E' autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la partecipazione
del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite
in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL),
di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite
l'11 agosto 2006.
Art.
3.
Consigliere diplomatico
1. E' autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di
euro 64.871, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
e ridotta del cinque per cento, per l'invio in Libano di un funzionario
diplomatico con l'incarico di Consigliere diplomatico del Comandante
del contingente militare che partecipa alla missione di cui all'articolo
2.
Art.
4.
Indennita' di missione
1. Al personale militare
impiegato nella missione di cui
all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata
presso le Nazioni Unite, e' corrisposta l'indennita' di missione prevista
dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalita' e nella
misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a),
della legge 4 agosto 2006, n. 247. Non si applica l'articolo 28, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art.
5.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare
che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si applicano il codice
penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b),
c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si
svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo
2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi
e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro
della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi
a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per
il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e
la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa agli interventi
o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.
Art.
6.
Rinvii normativi
1. Alla missione di cui all'articolo
2 si applicano:
a) gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere b) e c), 7,
8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15;
b) l'articolo 2, commi 29 e 32, della legge 4 agosto 2006, n.
247.
Art.
7.
Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba
1. E' autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di
euro 74.880 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua
e alla cultura araba a favore del personale impiegato nella missione
di cui all'articolo 2.
Art.
8.
Base logistica ONU di Brindisi
1. E' autorizzata, per l'anno
2006, la spesa di euro 2.440.000 per consentire il potenziamento e l'adeguamento
infrastrutturale della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi,
anche in funzione
dello svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.
Art.
9.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro
219.461.619 per l'anno 2006, si provvede, ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante utilizzo di
parte delle maggiori
entrate tributarie, correlate al piu' favorevole andamento del gettito,
rispetto alle previsioni di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
10.
Rimborsi ONU
1. Quota parte dei rimborsi
corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale ristoro delle spese sostenute
per la partecipazione alla missione militare di cui all'articolo 2,
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e'
riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa, del fondo per le spese di ripristino di
scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria
di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella stessa
missione. Alla ripartizione del fondo si provvede mediante decreti del
Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze
informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia
e delle finanze e alla Corte dei conti.
2. Alle riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite previsto
dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art.
11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addi' 28 agosto
2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Parisi, Ministro della difesa
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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