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Il
provvedimento è inteso ad assicurare la prosecuzione degli interventi
e delle attività destinati a garantire il miglioramento delle
condizioni di vita delle popolazioni in Iraq, in Afghanistan, in Sudan
e nei Balcani. Esso prevede altresì disposizioni per la fase
di rientro dall’Iraq del contingente militare, nonché per la
proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario.
Il provvedimento è composto di ventiquattro articoli, suddivisi
in due capi: il capo I è dedicato agli interventi umanitari,
di stabilizzazione, di ricostruzione e di cooperazione; il capo II disciplina
le missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.
In particolare,
al capo I, l’articolo 1 autorizza, fino al 31 dicembre
2006, la spesa per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione
e di ricostruzione in Iraq con la finalità di fornire sostegno
al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell’assistenza
alla popolazione. Per la disciplina da applicare alla missione, è
previsto il rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2,
all’articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e all’articolo 4, commi 1, 2 e
3-bis, del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. Vengono, pertanto, confermate
le disposizioni intese a determinare l’indennità da corrispondere
al personale inviato in missione in Iraq e il quadro normativo relativo
a tutte le tipologie di intervento previste, nonché quelle che
consentono al Ministero degli affari esteri di dotarsi di risorse umane
aggiuntive da utilizzare nell’ambito della missione e di individuare
le misure volte ad agevolare l’intervento di organizzazioni non governative
che intendano operare in Iraq per fini umanitari.
Il programma delle attività civili per il prosieguo del 2006
è stato modulato alla luce della riconfigurazione della presenza
italiana in Iraq a seguito del progressivo completamento della missione
militare e della decisione di parallelamente incrementare l’impegno
civile. Il programma va letto alla luce della volontà, da parte
dell’Italia, di accompagnare il popolo e le istituzioni irachene lungo
un percorso di indipendenza, pacificazione e autodeterminazione che
è andato progressivamente sviluppandosi, con l’obiettivo di portare
pace, sicurezza, libertà e democrazia in Iraq.
Il contesto nel quale si va ad operare nel secondo semestre del 2006
è caratterizzato dalla conclusione del processo politico iracheno,
con l’adozione della nuova costituzione e le elezioni politiche del
15 dicembre 2005 cui è seguita la formazione del governo di unità
nazionale guidato dal Primo Ministro Al Maliki il 20 maggio scorso.
Con l’insediamento del nuovo governo si è aperta una nuova prospettiva
che da un lato vede la progressiva assunzione della responsabilità
di sicurezza da parte del Governo della Repubblica dell’ Iraq, e dall’altro
un rinnovato sforzo della comunità internazionale per contribuire
alla ricostruzione economica e sociale del paese.
Il nuovo programma di collaborazione civile ed umanitaria alla ricostruzione
e di sostegno alle Autorità irachene, che in Italia verrà
coordinato, come per il passato, dalla Task Force Iraq della Direzione
Generale del Mediterraneo e del Medio Oriente del Ministero degli Affari
Esteri in raccordo con le varie Amministrazioni ed Enti italiani coinvolti,
si svilupperà sul piano bilaterale e multilaterale. Sul primo
piano, attraverso numerosi interventi concordati con le Autorità
irachene e realizzati in Italia ed in Iraq (seguendo un’articolazione
tripartita già avviata nel primo semestre tramite progetti a
Baghdad, in Kurdistan ed a Nassiriya). Sul piano multilaterale, tramite
la partecipazione (con risorse umane e finanziarie) ad iniziative delle
Agenzie delle Nazioni Unite e la prosecuzione dell’impegno nelle Missioni
UE e NATO.
Nell’elaborazione del programma per il secondo semestre sono state prioritariamente
individuate iniziative che si saldano tematicamente agli interventi
già realizzati nello scorso triennio e ne costituiscono la continuazione
e l’ampliamento. Per quanto concerne le attività nella Provincia
del Dhi Qar il programma stesso prevede interventi di immediato impatto
realizzabili in tempi compatibili con la permanenza della cornice di
sicurezza finora assicurata dal Contingente militare, che verrà
meno con il completamento del ritiro. Il programma prevede la realizzazione
nella regione meridionale, con particolare riferimento alla provincia
del Dhi Qar, di alcuni progetti di impatto immediato ed ad alta visibilità
(quali, ad esempio, la realizzazione di una sottostazione elettrica
a Nassiryia centro e l’invio di cabine di distribuzione che alleviino
la drammatica condizione della distribuzione elettrica nell’area, etc.),
da realizzarsi entro la fine dell’anno prima che il ritiro del nostro
contingente faccia venir meno la indispensabile cornice di sicurezza.
Parallelamente è prevista la prosecuzione e l’intensificazione
delle nostre attività di formazione, di institution e capacity
building, che rimangono fondamentali in un Paese in cui sta nascendo
una nuova classe dirigente. Per il secondo semestre del 2006 si è
pianificata una serie particolarmente strutturata e comprensiva di programmi
di formazione (tecnici nei settori elettrico, petrolifero, idrico e
dei trasporti, medici, scienziati, funzionari pubblici) volti a far
diventare l’Italia un vero e proprio laboratorio di formazione d’eccellenza
per gli iracheni. Le attività di institution building continueranno
nei consueti canali di supporto delle istituzioni centrali nei settori
nevralgici dell’amministrazione dello Stato (magistratura, forze di
sicurezza e settore elettorale, tra gli altri).
Il nostro Paese, infine, è stato nell’ultimo triennio il principale
punto di riferimento in materia di collaborazione culturale e di tutela
del patrimonio artistico ed archeologico iracheno. Si è deciso
di continuare ad operare in un settore chiave per il mantenimento di
un’identità irachena condivisa, sempre più messa alla
prova dalle quotidiane tensioni settarie. Il nostro contributo alla
ricostruzione della Moschea di Samarra, alla ristrutturazione del Museo
di Sulemanyia e della Cittadelle di Erbil nella regione curda, ed alla
formazione di tecnici nel settore del recupero e della tutela del patrimonio
culturale sono concepiti proprio in questo quadro di riferimento.
L’articolo
2 autorizza la spesa per interventi di cooperazione allo sviluppo
in Afghanistan e nel Sudan.
Si tratta di dare continuità e consolidamento all’azione che
il Governo italiano, attraverso la cooperazione allo sviluppo, ha avviato
nell’ultimo trimestre del 2001 in Afghanistan e più recentemente
nel Darfur, in Sudan.
La gran parte delle risorse impiegate in favore dell’Afghanistan sono
state utilizzate per assicurare la partecipazione finanziaria italiana
alle attività degli Organismi internazionali e, sul canale bilaterale,
alla realizzazione di interventi nel settore sanitario e alimentare,
a quelli di sostegno al reinserimento dei profughi e alle attività
di sminamento.
Inoltre, particolare rilievo ha assunto l’azione italiana nel settore
della riforma della Giustizia, nel quale all’Italia ha assunto il ruolo
di “Lead Country”.
L’azione italiana pertanto è stata caratterizzata dalla necessità
di dare immediato avvio ad interventi umanitari, anche attraverso l’azione
multilaterale, per fare fronte alla situazione di grave emergenza presente
in Afghanistan.
Successivamente si è passati ad una attività più
mirata al rafforzamento delle nascenti istituzioni afgane e, nella prospettiva
futura, si intenderebbe proseguire nel consolidamento degli interventi
nel settore istituzionale e in tutti gli altri settori in cui la cooperazione
italiana ha avviato le proprie iniziative, con particolare riguardo
per quello sanitario.
L’intervento in Sudan, e in particolare nel Darfur, è finalizzato
al miglioramento delle condizioni di vita presenti sia nei campi profughi
che nelle zone immediatamente confinanti.
Si tratta principalmente di interventi destinati al settore sanitario,
a quello idrico e a quello della fornitura degli aiuti alimentari, in
collaborazione con gli organismi internazionali.
Al capo II, l’articolo 3, comma 1, autorizza la spesa
per la fase di rientro, entro l’autunno 2006, del contingente militare
che partecipa alla missione internazionale in Iraq denominata Antica
Babilonia.
Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa per la prosecuzione della partecipazione di esperti militari italiani
alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell’interno iracheni,
nonché alle attività di formazione e addestramento del
personale delle Forze armate irachene.
L’articolo
4 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la proroga
della partecipazione di personale militare alla missione internazionale
International Security Assistance Force (ISAF). La missione, a guida
NATO, in linea con le risoluzioni dell’ONU n. 1386 del 20 dicembre 2001
e n. 1510 del 13 ottobre 2003, ha il compito di assistere il Governo
afgano al fine di realizzare e mantenere un ambiente sicuro in Kabul
e, più in generale, in tutto l’Afghanistan, favorire lo sviluppo
istituzionale ed estendere l’autorità del Governo a tutto il
Paese. La missione, inoltre, mira a consolidare le istituzioni politiche
afghane, ad accelerare la riforma del settore della giustizia ed a promuovere
i diritti dell’uomo e lo sviluppo economico e sociale. Essa, nel contempo,
favorisce il disarmo, la smobilitazione e il reintegro di tutte le fazioni
armate e supporta gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione
dell’Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di
sicurezza agli aiuti civili apprestati dall’Unione Europea, dall’UNESCO,
dall’UNICEF, dall’OMS, dalla FAO e dagli altri organismi internazionali
di sostegno. Ancora, anche attraverso la Cellula di Cooperazione Civile
e Militare (CIMIC): contribuisce a sostenere le campagne d'informazione
e dei media; supporta i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture
sanitarie; sostiene le operazioni di assistenza umanitaria; presta assistenza
sanitaria e veterinaria; sostiene gli interventi nei settori dell’istruzione
e dei servizi di pubblica utilità. Nella provincia di Herat,
consente la piena funzionalità della Squadra di Ricostruzione
Provinciale (PRT), caratterizzata da una struttura mista civile e militare.
Attraverso propri team specializzati, svolge infine attività
di formazione e addestramento della Forze armate e di polizia locali.
L’articolo
5 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la proroga
della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare italiana
alla missione multinazionale già denominata Resolute Behaviour,
operante nel quadro della missione Enduring Freedom, e alla missione
della NATO Active Endeavour a essa collegata. Le missioni, svolte la
prima nel Golfo arabico e la seconda nel Mediterraneo meridionale da
forze navali, in linea con le risoluzioni dell’ONU n. 1368 del 12 settembre
2001, n. 1373 del 28 settembre 2001 e n. 1390 del 16 gennaio 2002, sono
finalizzate ad offrire deterrenza e protezione contro le attività
terroristiche e di pirateria marittima in quelle aree e sono preposte
ad attività di controllo e sorveglianza marittima, di scorta
del naviglio mercantile, nonché a operazioni di contromisure
mine. La spesa è riferita anche alla presenza di una fregata
che, soltanto ipotizzata (e quindi non dotata della relativa copertura
finanziaria) nel provvedimento di proroga della missione per il primo
semestre 2006, è stata di fatto impiegata a partire dal mese
di febbraio.
L’articolo
6, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per
la proroga della partecipazione di personale militare alle seguenti
missioni internazionali, svolte sotto egida NATO, in linea con la risoluzione
dell’ONU n. 1244 del 10 giugno 1999:
a) Multinational Specialized Unit (MSU) svolta da Carabinieri, insieme
ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, in Kosovo,
con compiti di mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica,
a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei
rifugiati;
b) Joint Enterprise, svolta da forze militari, nell’area balcanica,
con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza
umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili;
c) Criminal Intelligence Unit (CIU), svolta da Carabinieri, in Kosovo,
con compiti di intelligence contro la criminalità;
d) Albania 2 in Albania svolta dal 28° gruppo navale, con compiti
di sorveglianza delle acque territoriali albanesi, al fine di prevenire
e contenere il fenomeno dell’immigrazione clandestina in Italia.
Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA,
prevista dall’azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione
europea il 12 luglio 2004 e avviata a decorrere dal 2 dicembre 2004
(decisione del Consiglio dell’Unione europea 2004/803/CFSP del 25 novembre
2004), con l’obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni
di sicurezza per l’attuazione dell’accordo di pace di Dayton, aprendo
la strada alla futura integrazione nell’Unione europea, nel cui ambito
opera la missione Integrated Police Unit (IPU) con il compito di sviluppare
capacità nei settori dell’ordine e della sicurezza pubblica,
nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi
di pace.
Il comma 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa per il sostegno logistico della Compagnia rumena che partecipa
alla missione Joint Enterprise, di cui al comma 1.
Il comma 4 autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa per la partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri alla
missione dell’Unione europea in Kosovo, denominata European Union Planing
Team (EUPT), di cui all’azione comune 2006/304/PESC del Consiglio del
10 aprile 2006, con l’obiettivo - in relazione al processo di determinazione
del futuro status del Kosovo - di avviare la pianificazione per assicurare
una fluida transizione di compiti dall’UNMIK a una futura operazione
dell’UE di gestione delle crisi principalmente nel settore dello Stato
di diritto.
Il comma 5 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, un
cospicuo contributo del Ministero degli affari esteri ai Fondi fiduciari
della NATO, finalizzati all’assistenza e al reinserimento nella vita
civile del personale militare in esubero delle aree interessate: la
Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Montenegro.
L’articolo 7, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre
2006, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron
(TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza
del territorio mediante attività di monitoraggio e osservazione.
La missione, che non ha compiti militari o di polizia, è stata
voluta dal Governo d'Israele e dall'Autorità nazionale palestinese,
firmatari dell'Accordo Interinale sulla West Bank e sulla Striscia di
Gaza del 28 settembre 1995. Tale accordo prevedeva, oltre al ripiegamento
dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron,
anche la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali.
Sia il Governo di Israele sia l'Autorità palestinese hanno dichiarato
di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente
italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994
durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH1. Alla missione
partecipano Danimarca, Italia, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.
Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata
European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di
cui all’azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell’Unione Europea
del 12 dicembre 2005, istituita dall’Unione Europea su invito del Governo
di Israele e dell’Autorità nazionale palestinese ed intesa ad
assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine
di contribuire all’apertura della frontiera tra Gaza e l’Egitto. La
missione, collocandosi nel più ampio contesto degli sforzi compiuti
dall’Unione Europea e dalla comunità internazionale per sostenere
l’Autorità nazionale palestinese nell’assunzione di responsabilità
per il mantenimento dell’ordine pubblico, dovrà contribuire allo
sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera
a Rafah, nonché assicurare il monitoraggio, la verifica e la
valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione degli accordi in
materia doganale e di sicurezza.
L’articolo
8, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per
la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
dell’Unione Europea di supporto alla missione dell’Unione africana nella
regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II per il rispetto dell’accordo
sul “cessate il fuoco” fra le due parti in lotta, siglato l’8 aprile
2004, e la protezione degli osservatori. Questo accordo ha consentito
lo schieramento, a partire dall’estate del 2004, di un contingente dell'Unione
Africana (UA), costituito da unità militari di Nigeria, Ruanda,
Kenia, Sudafrica, Gambia e Senegal, nell'ambito della cosiddetta "Missione
dell'Unione Africana in Sudan" (AMIS), che dispone anche di osservatori,
elementi di polizia e personale civile, per far fronte all’emergenza
umanitaria che ha reso necessario l’intervento. Nell’autunno successivo,
l'operazione è stata potenziata, assumendo la denominazione ufficiale
di AMIS II. L’Unione Europea contribuisce ad AMIS II con finanziamenti
e personale impiegato in qualità di osservatore.
Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di polizia dell’Unione Europea nella Repubblica democratica
del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all’azione comune 2004/847/PESC
adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 9 dicembre 2004, con funzioni
di controllo, guida e consulenza dell’unità integrata di polizia
(IPU) costituita a Kinshasa, nell’ambito della forza di polizia locale,
con finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo e con ulteriori contributi
dell’Unione europea e degli Stati membri. La missione si inquadra negli
sforzi che l'UE sta compiendo per ristabilire la sicurezza ed il rispetto
delle leggi nella Repubblica democratica del Congo, in stretta collaborazione
con la missione ONU MONUC, e, a seguito di specifica richiesta del governo
congolese, di contribuire ad assicurare la protezione delle istituzioni
statali e a rinforzare l'apparato di sicurezza interno del Congo. Attualmente
contribuiscono alla missione Italia, Portogallo, Francia, Belgio, Svezia,
Svizzera, Turchia, Olanda, Canada.
Il comma 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa per la partecipazione di personale militare alla missione militare
dell’Unione Europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata
EUFOR RD CONGO, di cui all’azione comune 2006/319/PESC del Consiglio
del 27 aprile 2006. Nell’ambito del complessivo impegno dell’Unione
Europea per sostenere il processo di transizione nella Repubblica democratica
del Congo verso l’istituzione dello stato di diritto, la missione ha
il compito di assistere la missione di osservazione della Nazioni Unite
(MONUC) durante il processo elettorale, momento fondamentale per la
riconciliazione nazionale e il ristabilimento a lungo termine della
pace e della stabilità.
L’articolo 9 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping
Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal
Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005. L’UNFICYP ha il compito
di contribuire alla stabilizzazione dell’area, prevenendo possibili
scontri tra le etnie greca e turca residenti nell’isola e svolgendo
attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l’UNPOL
con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella Buffer
Zone.
L’articolo
10, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
per la proroga della partecipazione di personale militare del Corpo
della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission
in Kosovo (UNMIK), forza internazionale dell’ONU delegata all’amministrazione
civile del Kosovo. La missione UNMIK ha il compito di organizzare le
funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia
ed autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare
il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte
le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle
infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far
rispettare i diritti umani, assicurare la sicurezza ed il regolare ritorno
in Kosovo di tutti i rifugiati ed i dispersi.
Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla
missione ISAF, con il compito di svolgere attività didattica
a favore del personale afgano, orientata alla specializzazione in tema
di contrasto e repressione delle violazioni doganali, mediante corsi
tenuti a Herat.
Il comma 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia
di Stato alla missione UNMIK in Kosovo.
Il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica.
Il comma 5 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa per la partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri alla
missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, nella quale è
coinvolto personale proveniente da quarantadue Paesi, con il compito
di assicurare il proseguimento delle attività di riorganizzazione
delle locali Forze di polizia. Il mandato della missione, in linea con
gli obiettivi generali stabiliti nell'Accordo di Dayton, consiste nello
stabilire dei dispositivi di polizia sostenibili sotto l'autorità
della Bosnia-Erzegovina conformemente alle migliori pratiche europee
ed internazionali, elevando in tal modo gli standard della polizia della
Bosnia-Erzegovina. Il 24 novembre 2005 l’Unione Europea, su invito delle
Autorità bosniache, ha focalizzato il mandato della missione
sul supporto alla lotta contro il crimine organizzato e sul processo
di riforma della Polizia.
Il comma 6 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle
attività per l’istituzione di una missione dell’Unione Europea
di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali
in Moldova e Ucraina; la missione contribuirà a potenziare le
capacità dei servizi moldavi e ucraini a garantire adeguati controlli
di frontiera e doganali lungo la frontiera comune.
Il comma 7 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union
Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui
all’azione comune 2005/797/PESC del Consiglio del 14 novembre 2005,
con compiti di assistenza alla polizia palestinese.
L’articolo
11, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati
e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell’ambito
della missione integrata dell’Unione Europea denominata EUJUST LEX.
La missione è intesa a rispondere alle impellenti necessità
dell’ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione
di magistrati e funzionari di medio e alto livello in materia di polizia
giudiziaria, giustizia penale e organizzazione penitenziaria, al fine
di migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione
delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno,
nonché le capacità e le procedure in materia di indagini
penali, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo.
Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
siano stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi
forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la
misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per
i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.
L’articolo
12, autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la permanenza
in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l’incarico di consigliere
diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla
missione ISAF.
L’articolo
13 conferma il potere di spesa dei comandanti dei contingenti
militari per interventi intesi a fronteggiare, nei casi di necessità
ed urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione
locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro il limite
di spesa autorizzato.
L’articolo
14, in materia di trattamento economico accessorio da erogare
al personale che partecipa alle missioni previste dal presente provvedimento,
al comma 1, conferma i criteri di attribuzione dell’indennità
di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, che viene
corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste
dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), diversificate
in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente
ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all’alloggio.
Il comma 2, in linea con le previsioni dei precedenti
provvedimenti di proroga delle missioni, dispone, per il personale impiegato
nella missione riguardante lo sviluppo dei programmi di cooperazione
delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica,
la corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio
1961, n. 642, calcolando l’indennità speciale nella misura del
cinquanta per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero.
L’articolo
15 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per l’estensione
del trattamento assicurativo previsto per i contingenti militari che
partecipano alle missioni internazionali anche al personale dell’Arma
dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza
dell’Ambasciata d’Italia e del Consolato generale, in considerazione
del particolare rischio a cui è soggetto il personale in questione.
L’articolo
16, comma 1, conferma, riguardo al personale militare impiegato
nelle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour
e International Security Assistance Force (ISAF), l’applicazione delle
disposizioni del codice penale militare di guerra (come modificato dalla
legge n. 6 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 421 del 2001,
dalla legge n. 15 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 451
del 2001 e dalla legge n. 42 del 2003, di conversione del decreto-legge
n. 4 del 2003) e della disciplina prevista dall’articolo 9 del decreto-legge
n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà
personale, di udienza di convalida dell’arresto in flagranza e di interrogatorio
della persona destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla
procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali
militari di guerra.
Il comma 2 conferma, per il personale impiegato nelle
restanti missioni internazionali, l’applicazione del codice penale militare
di pace e dell’articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte
in cui dispone in materia di misure restrittive della libertà
personale, di udienza di convalida dell’arresto in flagranza e di interrogatorio
della persona destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere.
Il comma 3 condiziona la punibilità dei reati
commessi in territorio iracheno e afgano, a danno dello Stato ovvero
dei cittadini italiani che partecipano alle missioni Antica Babilonia,
Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF, alla richiesta del Ministro
della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi
a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è
intesa a consentire all’autorità di Governo di valutare preventivamente
la corrispondenza dei fatti-reato ai delitti contro la personalità
dello Stato, per i quali l’articolo 7 del codice penale prevede l’incondizionata
punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei
presunti colpevoli. L’esperienza maturata durante lo svolgimento delle
missioni internazionali ha suggerito di verificare in concreto che le
azioni delittuose siano idonee a mettere in pericolo interessi vitali
dello Stato, subordinando l’avvio dell’azione penale da parte della
magistratura ordinaria all’effettiva aggressione dei beni giuridici
primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato.
Il comma 4 è inteso a concentrare sul Tribunale
di Roma la cognizione dei reati di cui al comma 2, in analogia con quanto
già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari
commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è
competente unicamente il Tribunale militare di Roma. La disposizione
è diretta a evitare conflitti di competenza e consentire unicità
di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un
più diretto ed efficace collegamento tra l’autorità giudiziaria
ordinaria e quella militare.
L’articolo
17, comma 1, conferma il limite complessivo di spesa (euro
50.000.000) entro il quale, in relazione alle missioni internazionali
di cui al presente decreto, il Ministero della difesa può ricorrere
ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni
di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d’oneri,
per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento
e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la
difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale
disciplina agli acquisti di materiale d’armamento, di equipaggiamenti
individuali e di materiali informatici.
Il comma 2 prevede che i mezzi e materiali, escluso
il materiale d’armamento, utilizzati a supporto dell’attività
operativa dei contingenti militari impiegati in missioni internazionali,
per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi
di trasporto, possa essere ceduto in loco, a titolo gratuito, alle Forze
armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a
organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di
volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi
operanti. La disposizione risponde all’esigenza di consentire, nell’ambito
dei piani di rientro dei contingenti militari impiegati all’estero,
il contenimento dei costi di trasporto per il rimpatrio di mezzi e materiali
al seguito. La normativa vigente (art. 49, comma 2, della legge n. 388
del 2000; decreto interministeriale 30 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002) consente che la cessione
a titolo gratuito possa aver luogo solo a seguito di due esperimenti
di vendita con esito negativo. L’applicazione di tale normativa risulta
spesso difficoltosa in relazione al contesto sociale ed economico della
zona di operazioni, con la conseguenza di dover disporre il rimpatrio
di mezzi e materiali, ormai fortemente usurati, a prescindere dalla
relativa convenienza economica, salvo a prevedere la permanenza di personale
militare in loco per l’eventuale espletamento delle procedure di vendita
con inevitabili costi aggiuntivi a carico della Difesa. E’ previsto
che, con decreto ministeriale, vengano disciplinate le modalità
di cessione dei materiali e mezzi.
Il comma 3 autorizza la cessione a titolo gratuito
al Governo iracheno di sei motovedette del Corpo delle capitanerie di
porto dismesse, che possono trovare ancora utile impiego nella Marina
irachena. Al riguardo, il Governo iracheno ha formulato la richiesta
di cessione di mezzi idonei a integrare il dispositivo di sorveglianza
delle zone costiere in funzione di sicurezza e di tutela ambientale.
Le previste cessioni si inseriscono nel programma di attività
volte alla ricostruzione delle capacità delle forze di sicurezza
irachene.
L’articolo 18 conferma la valutazione del servizio
prestato nelle missioni internazionali ai fini dell’avanzamento degli
ufficiali al grado superiore.
L’articolo
19 prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali,
anche nell’anno 2006 possano essere richiamati in servizio, a domanda,
quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti
alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla
normativa generale (art. 64 della legge n. 113 del 1954). La disposizione
consente, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni
internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle
forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a
fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque
anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate
professionalità presenti in tali ambiti.
L’articolo
20 rinvia a talune disposizioni del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale e per le previsioni
necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le
missioni internazionali, salvo gli adeguamenti previsti dal presente
decreto. Rimangono, pertanto, disciplinati dal provvedimento in parola:
- le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell’indennità
di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (art. 2,
commi 2 e 3);
- il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi
di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì,
i casi di infermità contratta in servizio (art. 3);
- le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (art.
4);
- le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro
e accesso alle utenze telefoniche di servizio (art. 5);
- l’estensione della disciplina prevista dallo stesso decreto-legge
n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni,
con esclusione delle disposizioni penali (art. 7);
- le fattispecie in materia contabile, relative all’Amministrazione
della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure
d’urgenza per l’acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità
a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al
fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l’autorizzazione
a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori
da eseguire in economia (art. 8, commi 1 e 2);
- il prolungamento, previo consenso dell’interessato, del periodo di
ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi
(art. 9);
- le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni,
intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare
ai concorsi interni banditi dall’amministrazione con il diritto, se
vincitore, all’attribuzione della stessa anzianità giuridica
dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (art.
13).
L’articolo 21 autorizza, fino al 31 dicembre 2006,
la spesa per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico
seriale, avviato all’inizio dell’anno 2004 (articolo 13-ter del decreto-legge
n. 9 del 2004), indirizzato all’accertamento dei livelli di uranio e
di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici
di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare
eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio
per la salute. Tale attività di ricerca scientifica, avviata
a fini di prevenzione sanitaria, attraverso l’accertamento dei livelli
di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni
biologici di militari impiegati in missioni internazionali, consentirà
di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire,
in termini statisticamente validati, fattori di rischio per la salute
del personale militare impiegato nelle missioni internazionali. Lo stanziamento
previsto è inteso a finanziare le operazioni di rientro in patria
dei campioni da prelevare sul personale militare che lascerà
il teatro operativo. Lo studio epidemiologico è indirizzato su
un campione di circa 1.000 militari appartenenti ai contingenti di rotazione
impiegati missioni internazionali, i quali vengono sottoposti, su base
volontaria, ad accertamenti di laboratorio, prima e al termine dell’impiego
in zona di operazioni. Questo tipo di ricerca consentirà di acquisire
risultati più attendibili rispetto a quelli desumibili dalle
analisi epidemiologiche retrospettive eseguite in passato, realizzando
il migliore controllo possibile dei cosiddetti “fattori di confondimento”.
Data la complessità degli esami di laboratorio richiesti, lo
studio, coordinato dalla direzione generale della sanità militare
del Ministero della difesa, viene svolto in collaborazione con istituti
scientifici e di ricerca.
L’articolo
22 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall’attuazione del decreto-legge.
L’articolo
23 prevede la clausola di salvaguardia degli atti adottati,
delle attività svolte e delle prestazioni effettuate dal 1°
luglio 2006 alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
L’articolo
24 stabilisce il termine di entrata in vigore del decreto-legge.
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