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INDUSTRIA
BELLICA : E' TEMPO DI RICONVERTIRE - SOLO LA PACE E' UN BUON INVESTIMENTO Durante l'incontro è stata presentata la proposta per una legge nazionale sulla riconversione dell'industria bellica (primi firmatari Sen.Francesco Martone, On. Elettra Deiana) |
PER
UNA LEGGE NAZIONALE PER LA RICONVERSIONE DELL'INDUSTRIA BELLICA
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DISEGNO DI LEGGE PER LA RICONVERSIONE DELL’INDUSTRIA BELLICA E PER LA PROMOZIONE DEI PROGETTI E DEI PROCESSI DI DISARMO
1. In coerenza con i principi di pace e ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, di coesistenza pacifica e di giustizia sanciti dallo statuto delle Nazioni Unite e dalla Costituzione della Repubblica Italiana, la Repubblica Italiana promuove e favorisce i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e servizi di uso civile e socialmente utili, assumendo come obiettivo prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore. A tal fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri é istituita, per la durata di un triennio, rinnovabile, l’Agenzia per la riconversione industriale, con lo scopo di realizzare un osservatorio permanente sulla struttura produttiva militare nazionale e di predisporre analisi piani per la riconversione industriale a fini civili di aziende che producono beni e servizi per usi militari. 2. La Commissione é composta da un rappresentante ciascuno per i Ministeri della difesa, delle attività produttive, del welfare. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell’economia e dell’Istituto del Commercio con l’Estero (ICE); da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali; da tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali; da tre esperti nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e da tre esperti designati di intesa tra il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati. 3. L’Agenzia elegge nel proprio seno il presidente. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, stabilisce l'organizzazione e la retribuzione del personale; l'assunzione anche temporanea di consulenti, (anche provenienti da organizzazioni e/o istituti nongovernativi di ricerca) in numero non superiore a sette unità; nonché le indennità da corrispondere ai componenti l’Agenzia. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sulle attività dell’Agenzia nazionale e di quelle regionali, di cui agli articoli 2,3 e 4. 6. Il Governo italiano s’impegna a promuovere attivamente la creazione di un’agenzia europea per la riconversione nonchè a sostenere a livello ONU la nomina di un relatore speciale per la riconversione dell’industria bellica, e la costituzione, nell’ambito della Conferenza per il Disarmo, di un gruppo di lavoro internazionale sulla riconversione dell’industria bellica, con la collaborazione, tra le altre agenzie specializzate ONU, dell’UNIDO, dell’OCSE, e di agenzie non-governative specializzate e delle organizzazioni sindacali internazionali. Art. 2. 1. Compiti dell’Agenzia sono: a)
predisporre entro ogni anno il programma degli orientamenti per
la riconversione industriale;
1. Il programma deve essere basato su un'analisi macroeconomica della realtà produttiva e del mercato nazionale ed internazionale, e sulle politiche industriali del settore e su ipotesi di riformulazione delle stesse. Esso deve contenere le linee guida delle metodologie pratiche per la riconversione industriale dal settore militare a quello civile, con particolare riferimento al riaddestramento e alla riorganizzazione del personale manageriale, tecnico, amministrativo e di produzione, alla trasformazione degli impianti, alle questioni normative e contrattuali, alle implicazioni verso gli altri settori produttivi collegati, nonchè verso le comunità e le aeree interessate. 2. Al programma deve essere allegato un censimento analitico delle aziende che producono beni e servizi destinati ad uso militare, con l'indicazione del controllo proprietario, del fatturato e dei principali indicatori economici, del numero dei dipendenti e della loro qualificazione personale, dei materiali in linea di produzione, di quelli prodotti in passato nonché delle attività di ricerca e di sviluppo attualmente in corso. Detto censimento deve essere aggiornato annualmente. 3. Nel programma deve essere espressamente prevista anche la corrispettiva riduzione della previsione di spese militari da parte del Ministero della difesa, che é tenuto ad inserirla nel proprio bilancio annuale, onde evitare che una riconversione dell'industria bellica nazionale produca un aumento delle commesse all'estero per armamenti da parte dello Stato. 4. Il programma deve essere trasmesso alle Agenzie Regionali di cui all'articolo 4, nonché alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Le Agenzie Regionali per lo studio e l'attuazione dei progetti di riconversione dell'industria bellica e per la promozione dei progetti e dei processi di disarmo, sono istituite nelle regioni in cui sono presenti aziende produttrici di beni e servizi per fini militari. Le competenze dell’Agenzia sono le seguenti: a)
istituire e mantenere costantemente aggiornato il registro delle b)
elaborare studi e documentazioni sulla situazione e le c)
proporre indirizzi per la diffusione e il trasferimento dei d)
promuovere la formazione di competenze in merito a progetti e e)
formulare al Parlamento e al Governo nazionale proposte ed f)
stabilire e mantenere proficui contatti con istituzioni g) produrre analisi di mercato e studi di fattibilità per la promozione commerciale di beni prodotti in seguito ai processi di riconversione; Art. 5. 1. Nel quadro di quanto previsto nel programma di cui all'articolo 3, gli interventi dello Stato hanno per oggetto progetti di riconversione totale o parziale delle produzioni di materiale bellico in attività di produzione manifatturiera o di servizi per uso civile da parte di imprese localizzate sul territorio nazionale. 2. I progetti di cui al presente articolo devono prevedere comunque il reimpiego del personale eccedente a causa della soppressione o riduzione delle produzioni belliche. 3. I progetti di riconversione possono riguardare anche attività di ricerca e sviluppo, progettazione e promozione commerciale. 4. Le procedure di erogazione dei finanziamenti dei progetti di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri delle attività produttive, della difesa e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Art. 6. Con le modalità determinate dal programma e dai piani d'attuazione, possono essere altresí finanziate la costruzione e l'attività di un centro di ricerche. Art. 7 Fermo
restando l'obbligo della previsione nei piani di cui all'articolo
3 e |
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